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D.Lvo 09/01/2006 n. 52

Art. 124 - Sostituzione dell'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 137 (Risoluzione del concordato). Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell'articolo 26 sesto, settimo e ottavo comma. Al procedimento partecipa anche l'eventuale garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio. Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 131. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.».

Art. 125 - Modifiche all'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Nessun'altra azione di nullità è ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.».

Art. 126 - Sostituzione dell'articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 139 (Provvedimenti conseguenti alla riapertura). La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121.».

Art. 127 - Sostituzione dell'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 141 (Nuova proposta di concordato). Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.». Capo X MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO IX DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267

Art. 128 - Modifiche al titolo II, capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. Il titolo II, capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Capo IX Della esdebitazione

Art. 142 (Esdebitazione). Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le infor mazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale. L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46;

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonchè le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Art. 143 (Procedimento di esdebitazione). Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.

Art. 144 (Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti). Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.».

Art. 129 -Abrogazione dell'articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è abrogato. Capo XI MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO X, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267

Art. 130 - Sostituzione dell'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata). Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;

b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.».

Art. 131 - Sostituzione dell'articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 147 (Società con soci a responsabilità illimitata). La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello a norma dell'articolo 18. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.»

Art. 132 - Sostituzione dell'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 148 (Fallimento della società e dei soci). Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

Art. 133 - Modifiche all'articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.».

Art. 134 - Sostituzione dell'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria). Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.».

Art. 135 - Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: «La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonchè nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.».

 

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